Foglio informativo

(ai sensi dell’Art. 4.2 del  Provvedimento U.I.C. 29 aprile 2005)

I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO:

La KreditLife Agente in Attività Finanziarie S.r.l. con sede legale e sede principale in Tremestieri Etneo (CT), Via del Parco n. 30, iscritta Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Catania R.E.A. n° 297015 e P. Iva 04460540877, iscritta all’Albo Nazionale dei Mediatori Creditizi U.I.C. a far data dal 29.03.2007 al n° 80530, Indirizzo internet www.kreditlife.it.

II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA:

A) CARATTERISTICHE

E’ Mediatore Creditizio, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 287/00, chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da altri intermediari finanziari iscritti all’elenco generale o nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.
L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi. La mediazione creditizia prevede un’attività di consulenza, quale parte integrante, la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell’intermediario erogante, l’inoltro delle richieste alla banca o all’intermediario o dal cliente, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.
Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché l’effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.
La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para- subordinazione tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall’altra).
Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato.

B) RISCHI
La mediazione creditizia non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario. Può accadere, pertanto, di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento, in tutto od in parte, al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA:
A)    Fondo spese. Alla stipula del contratto di mediazione creditizia il Richiedente è tenuto a versare alla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. un fondo spese il cui valore verrà determinato concordemente dalle parti contraenti. Tale fondo spese verrà restituito all’atto della conclusione dell’operazione di mediazione, detraendolo dalla provvigione dovuta alla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l.. Qualora l’operazione non vada a buon fine per cause non dipendenti dalla volontà della Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l., la somma sopra determinata verrà trattenuta dalla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. a titolo di rimborso spese per l’attività dalla stessa posta in essere.
B)    Provvigioni. Il Richiedente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell’Ente Mutuante, verserà alla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. una provvigione di il cui valore verrà determinato concordemente dalle parti contraenti ed espressa in percentuale rispetto al capitale richiesto e finanziato. Una provvigione, nella medesima percentuale, sarà dovuta anche nel caso in cui il Richiedente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopra indicate. La provvigione sarà comunque dovuta alla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. nell’ipotesi in cui il Richiedente rifiuti la conclusione del finanziamento successivamente all’approvazione da parte dell’Istituto Mutuante.

IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE:
A)    Durata. Il contratto di mediazione avrà la durata di 180 (centoottanta) giorni lavorativi a decorrere dalla data odierna; qualora per motivi non dipendenti dalla volontà della Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. si ravvisasse la necessità di un prolungamento della durata del contratto al fine  di adempiere le operazioni necessarie al soddisfacimento della richiesta del Richiedente, il termine di scadenza potrà essere prorogato per altri 30 (trenta) giorni lavorativi. Alla scadenza del termine sopra stabilito (180 giorni) o di quello eventualmente prorogato, il contratto perderà a tutti gli effetti la propria efficacia. L’eventuale rinnovo del contratto, alle medesime o diverse condizioni, verrà concordato congiuntamente dalle parti mediante stipula di nuovo atto.
B)    Diritto di recesso. Il Richiedente ha facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla sottoscrizione del contratto dandone comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al mediatore creditizio – Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l., presso la sua sede in Via del Parco n. 30 – Tremestieri Etneo.
C)    Clausola d’esonero responsabilità. La Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all’entità delle spese d’istruzione pratica previste dai singoli Istituti di Credito mutuanti. La Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. rimane, altresì, sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dalla presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi, mendaci o comunque non corrispondenti in tutto od in parte al vero, che il Richiedente dovesse presentare al Mediatore Creditizio. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 (Caratteristiche del finanziamento), la KreditLife, fatte salve le conseguenze previste dalla lett. D) n. 1 in caso di revoca implicita), andrà esente da qualsivoglia responsabilità per il caso di ritardata o mancata concessione del finanziamento richiesto. Considerata la particolare natura delle richieste di finanziamento finalizzate all’acquisto di immobili oggetto di procedure esecutive o concorsuali (asta), la KreditLife viene esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all’erogazione delle somme richieste entro i termini previsti dall’avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. o dall’ordinanza di cui all’art. 576 c.p.c.
D)    Esclusività ed irrevocabilità del contratto di mediazione. L’incarico di mediazione viene conferito alla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. in forma esclusiva ed irrevocabile. Il Richiedente, pertanto, per tutta la durata dell’incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro professionista, ovvero, operare in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l’ottenimento del domandato finanziamento. Il Richiedente, inoltre, sino alla scadenza fissata e salvo giusta causa non potrà revocare l’incarico conferito. In via di controprestazione e a bilanciamento dell’esclusività e irrevocabilità, la Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti e per l’intera durata del contratto, assumendo a proprio carico ogni onere della detta organizzazione, rinuncerà al rimborso spese per l’ipotesi prevista dall’art. 1756 c.c. e presterà, al Richiedente, l’assistenza professionale richiesta dall’attività di mediazione creditizia fino all’atto notarile di finanziamento;
E)    Clausola Penale. Il Richiedente si impegna a corrispondere alla Kreditlife Agente in Attività Finanziaria S.r.l. una somma, a titolo di penale ex artt.1382 e seguenti c.c., che verrà concordata dalle parti e comunque ridotta rispetto alla provvigione pattuita e non manifestamente eccessiva, nelle ipotesi di anticipata revoca (espressa o implicita) dell’incarico di cui alla lett. B) dell’Art. 3 e violazione del patto d’esclusiva di cui alla lett. B) dell’Art. 3;
F)    Foro competente. Le parti stabiliscono concordemente che il Foro competente per la risoluzione di qualsiasi  controversia insorta in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, validità del contratto è quello di Catania.

DEFINIZIONI:
Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma: si intendono concessioni di crediti-ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all’elenco o nell’elenco speciale previsto, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

Provvigione: compenso dovuto al mediatore commisurato all’affare procacciato.

UIC: Ufficio Italiano Cambi, ente strumentale della Banca d’Italia, presso il quale è istituito l’Albo dei Mediatori Creditizi. L’Albo è consultabile sul sito internet dell’UIC www.uic.it.
 

AGGIORNATO in Tremestieri Etneo il 31.12.2009