Principali Norme di Trasparenza

(ai sensi dell’Art. 4.1 del  Provvedimento U.I.C. 29 aprile 2005)

L’AVVISO RICHIAMA L’ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREDISPOSTI A
FAVORE DEI CLIENTI  E PREVISTI DAL D.L.VO n.385/1993 (Testo unico bancario, titolo VI)


DEFINIZIONE DEL MEDIATORE CREDITIZIO:
E’ Mediatore Creditizio, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 287/00, chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio deve, a pena di sanzione penale, iscriversi all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto presso l’Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.). Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

DIVIETI PER IL MEDIATORE CREDITIZIO:

Secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2 del Provvedimento U.I.C. del 29 aprile 2005, al Mediatore Creditizio è fatto divieto di concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.

DIRITTI DEI CLIENTI:
I clienti hanno il diritto di:

  • prendere visione ed asportare copia di questo avviso;
  • prendere visione ed asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
  • qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
  • ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo idonea per la stipula;
  • ricevere una copia del contratto di mediazione creditizia stipulato;

STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI:
Sono a tutela del Cliente:

  • l’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
  • l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto;
  • l’obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l’avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall’intermediario finanziario;
  • l’obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;
  • la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
  • l’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell’iscrizione all’Albo UIC, e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
  • l’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, della banca o dell’intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il tasso TAEG o ISC (l’indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.